La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti,
in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori Scolastici, in alcuni particolari momenti
delle attività. La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle Leggi, dai
Contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano.
RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE
L’obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto
agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di
concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il
loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle
proprie classi, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e della normativa e,
particolarmente, in mancanza del docente della classe.
I Collaboratori Scolastici ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono
comunicarle prontamente al D.S.G.A. e/o al D.S..
È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza
delle vie di esodo.
Inoltre dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena
terminato l’ingresso degli studenti e dopo l’uscita di questi, e dovranno garantire continua ed
ininterrotta vigilanza agli ingressi.
da Fiic826001